Con la sentenza n. 46625 del 29.10.2015 (e depositata il 24.11.2015) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che non può considerarsi ubriaco l’automobilista che rifiuta l’alcooltest; pertanto, a quest’ultimo non può addebitarsi l’aggravante di aver causato un incidente stradale, prevista invece per il reato di guida in stato di ebbrezza all’art. 186, comma 2-bis, C.d.S., ed ostativa alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
La procedura di voluntary disclosure
Con la procedura di voluntary disclosure o collaborazione volontaria il contribuente infedele si autodenuncia al Fisco, documentando i redditi detenuti all’estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale, od occultati in Italia: oggetto della procedura di regolarizzazione sono dunque tutti i beni celati all’Erario, posseduti dal ‘collaborante’ in Italia o all’estero. Detta procedura può essere attivata fino al 30 settembre 2015 e può riguardare le violazioni commesse sino al 30 settembre 2014.
Effetti penali della collaborazione volontaria (o voluntary disclosure)
Lo Studio legale Lucino, unitamente all’Avv. Matteo Faggioli e all’Avv. Andrea Ferrari, si occupa da tempo di collaborazione volontaria o voluntary disclosure. La legge 186/2014 ha stabilito che la procuedura di collaborazione volontaria esclude la punibilità da taluni reati all’evasore che regolarizza attività finanziarie e patrimoniali illecitamente costituite o detenute nel territorio dello Stato o fuori di esso. Fra le fattispecie di reato, espressamente indicate dalla legge, delle quali non risponde colui che presta la collaborazione volontaria, vi sono i delitti tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000 e i delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.
L’affidamento in prova al servizio sociale
L’affidamento in prova al servizio sociale, quale misura alternativa alla detenzione in carcere, è disciplinato dall’art. 47 della legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario, e consiste nell’affidare il condannato ad un servizio sociale fuori dall’istituto penitenziario per un periodo uguale a quello della pena da scontare. A seguito del decreto legge 146/2013 (c.d. svuota-carceri), convertito nella legge 10/2014, il limite di pena per poter beneficiare dell’istituto dell’affidamento in prova è stato innalzato da 3 a 4 anni. Inoltre, perché venga concessa, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale deve contribuire alla rieducazione del reo ed assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.