Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 i decreti legislativi del 15 gennaio 2016 n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67) e n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell’art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.67). I due decreti legislativi, che entreranno in vigore il 6 febbraio 2016, cancellano dal codice penale e da alcune leggi speciali una quarantina circa di reati: questi fatti, dunque, non saranno più oggetto di procedimenti penali, ma ricadranno nelle attenzioni del giudice civile o dell’autorità amministrativa.
Depenalizzazione, abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili
Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 15 gennaio 2016, ha definitivamente approvato due decreti legislativi, l’uno in materia di depenalizzazione e l’altro in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, in ottemperanza alla delega contenuta nella legge n. 67 del 2014. Da una parte, il decreto legislativo in tema di depenalizzazione trasforma taluni reati in illeciti amministrativi: tra questi, tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale ed una serie di reati previsti invece nel codice penale, quali la guida senza patente, gli atti osceni e la coltivazione della cannabis a scopo terapeutico, Dall’altra parte, il decreto legislativo in tema di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili prevede la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla persona offesa: tra le fattispecie che rientrano in questa previsione vi sono l’ingiuria, il danneggiamento semplice, la falsità in scrittura privata, la sottrazione di cose comuni e l’appropriazione di cose smarrite.