Con una recente ordinanza del 28 aprile 2015, il Tribunale di Milano ha stabilito che la presenza di una pluralità di reati contestati, quando – per ciascuno di essi, singolarmente considerato – la richiesta risulti ammissibile, non può di per sé giustificare il rigetto della richiesta di messa alla prova, a prescindere dalla sussistenza o meno di un vincolo di continuazione fra gli stessi. Ha pertanto concesso la sospensione del procedimento con messa alla prova all’imputato cui venivano contestati differenti reati.
Prime applicazioni della messa alla prova per gli adulti e prime questioni da risolvere
Dopo l’introduzione, ad opera della legge n. 67 del 2014, della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati maggiorenni (per l’approfondimento del quale si rinvia all’articolo “La messa alla prova per gli adulti”), il provvedimento del Tribunale
La messa alla prova per gli adulti
La legge del 28 aprile 2014 n. 67 introduce importanti novità nell’ordinamento penale italiano: prima fra tutte la sospensione del procedimento con messa alla prova, già conosciuta nel processo penale a carico di imputati minorenni (art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988), ed ora estesa, come da tempo si auspicava, anche agli imputati maggiorenni.
Senza dimenticarsi della componente afflittiva, il nuovo istituto, sull’esempio ..