La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42002 del 9 ottobre 2014, ha ritenuto che il giudizio di responsabilità per il reato di omesso versamento dell’I.V.A. non può fondarsi sulla sottoscrizione della dichiarazione fiscale, se al momento della scadenza dell’obbligo tributario il potere di rappresentare la società era in capo ad un altro soggetto. In altri termini, nel caso in cui il nuovo legale rappresentante, subentrato al precedente che abbia sottoscritto la dichiarazione fiscale, ometta il pagamento della risultante imposta, è inammissibile una responsabilità per il fatto del terzo in capo all’originario legale rappresentante per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000.
La responsabilità da reato degli enti: il d.lgs. 231/2001
Il d.lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: l’ente collettivo può essere imputato del reato commesso, a vantaggio o nell’interesse dell’ente, da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione di uno dei soggetti apicali. I reati per i quali l’ente può essere chiamato a rispondere sono tassativamente elencati nel decreto. Le sanzioni cui l’ente può essere condannato sono pecuniarie e interdittive, cui si aggiungono la confisca e la pubblicazione della sentenza.