Con la sentenza n. 46625 del 29.10.2015 (e depositata il 24.11.2015) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che non può considerarsi ubriaco l’automobilista che rifiuta l’alcooltest; pertanto, a quest’ultimo non può addebitarsi l’aggravante di aver causato un incidente stradale, prevista invece per il reato di guida in stato di ebbrezza all’art. 186, comma 2-bis, C.d.S., ed ostativa alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
Lavoro di pubblica utilità: non è necessaria l’indicazione dell’ente
L’imputato che intende svolgere l’attività socialmente utile (artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis C.d.S.), in sostituzione della pena pecuniaria e detentiva comminata per i reati di guida in stato di ebbrezza o guida sotto l’effetto di stupefacenti, non deve necessariamente indicare l’ente presso cui svolgere il lavoro. Così la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34090 del 04.08.2015, ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la condanna dell’imputato per guida in stato di ebbrezza, negando la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità per mancata indicazione da parte del richiedente dell’ente presso cui svolgere l’attività. Tale onere, invero, non è previsto dall’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. (né dall’art. 187, comma 8-bis, C.d.S.), ove si prescrive solo che l’imputato non si opponga alla sostituzione.
La revoca della sanzione del lavoro di pubblica utilità
La Corte di Cassazione, sezione I penale, con la recente pronuncia n. 42505 del 10 ottobre 2014, ha sancito che la violazione delle prescrizioni relative alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità costituisce reato, ma l’attività lavorativa compiuta in precedenza, con esito favorevole, deve essere considerata come periodo di pena già espiato.