Lo scorso 25 febbraio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta, oltre che per il reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. b, C.d.S.), anche per il reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. c, C.d.S.), ed anche per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, C.d.S.): è quanto si legge nelle informazioni provvisorie n. 4 e 5 del 2016, non essendo ancora state depositate le motivazioni della recente sentenza della Suprema Corte.
In ogni caso il Giudice, anche quando dovesse ravvisare la non punibilità del fatto per i reati di cui si è detto, dovrà comunque comminare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.