Le disposizioni dei decreti legislativi n. 6 e n. 7 del 15 gennaio 2016 (in vigore dal 6 febbraio 2016) si applicano retroattivamente anche anche ai fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto penale di condanna divenuti irrevocabili. Se i procedimenti penali per i reati abrogati o depenalizzati dai recenti decreti sono stati definiti, con sentenza o decreto irrevocabili, prima del 6 febbraio 2016, il Giudice dell’esecuzione dovrà revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed adotterà i provvedimenti conseguenti (osservando l’art. 667, comma 4, c.p.p.).
Prime pronunce sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
In vigore dal 2 aprile 2015, la nuova causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è già stata oggetto di diverse pronunce dei Giudici di merito e della Corte di Cassazione. In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 15449 dell’8 aprile 2015 ha precisato che il nuovo art. 131-bis c.p., trattandosi di legge più favorevole al reo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore con il d.lgs. 28/2015