Lo scorso 28 febbraio 2017 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2224 proposto dagli onorevoli Gelli e Bianco, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Sotto il profilo penale, la novità più importante del disegno di legge in questione è l’abrogazione dell’art. 3 della legge 189/2012, c.d. legge Balduzzi, con l’eliminazione della distinzione tra colpa lieve e colpa grave, e l’introduzione dell’art. 590-sexies c.p. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). La nuova disposizione prevede che in caso di morte o lesioni personali del paziente in cura, la condotta del medico non è punibile “quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
Risponde di omicidio colposo l’infermiere coordinatore che non segnala al medico l’erronea prescrizione di un farmaco
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2192 del 2015, ha affermato la penale responsabilità, per la morte di un paziente, dell’infermiere coordinatore che non aveva segnalato al medico l’erronea prescrizione di un farmaco contenente un principio attivo che sapeva essere dannoso per il paziente stesso. Rivestendo una specifica posizione di garanzia, l’imputato aveva precisi doveri di organizzazione, di gestione, di sovraintendimento e di segnalazione: pertanto, a conoscenza dell’allergia sofferta dal paziente, aveva colpevolmente omesso di segnalare l’erronea prescrizione del farmaco e di sottoporre ad una nuova verifica, o ad un più accurato controllo, la documentazione clinica relativa al paziente.