Il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, in vigore dal 2 aprile 2015, introduce all’art. 131-bis c.p. il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
Il decreto penale di condanna
Il procedimento per decreto, disciplinato agli artt. 459 ss. c.p.p., è un procedimento speciale che ha lo scopo di evitare sia l’udienza preliminare sia il dibattimento. Il decreto penale di condanna comporta una serie di benefici per l’imputato, fra i quali la diminuzione della pena sino alla metà del minimo edittale. Tuttavia, l’imputato, anche tramite il difensore, può presentare opposizione avverso il decreto entro 15 giorni dalla notificazione.
La revoca della sanzione del lavoro di pubblica utilità
La Corte di Cassazione, sezione I penale, con la recente pronuncia n. 42505 del 10 ottobre 2014, ha sancito che la violazione delle prescrizioni relative alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità costituisce reato, ma l’attività lavorativa compiuta in precedenza, con esito favorevole, deve essere considerata come periodo di pena già espiato.