Il 29 maggio 2015 è entrata in vigore la legge n. 68 del 22 maggio 2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente), che ha introdotto nel codice penale un nuovo Titolo VI-bis, composto da dodici articoli e dedicato per l’appunto ai delitti contro l’ambiente. Tra i nuovi “ecoreati” vi sono i delitti di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.). La nuova normativa, della quale non si nega la forte portata simbolica, presta però il fianco a molteplici critiche, soprattutto per l’impiego di termini vaghi ed approssimativi, che mal si concilia con i principi di precisione e di tassatività delle norme incriminatrici (art. 25, comma 2, Cost.)
Il doping nelle attività sportive
Negli ordinamenti moderni l’utilizzo di sostanze dopanti è di regola punito come illecito sportivo, cui conseguono sanzioni disciplinari (squalifiche a tempo, radiazioni…). È poi la legge n. 376 del 2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), attuativa della Convenzione contro il doping di Strasburgo del 16 novembre 1989, ad introdurre nell’ordinamento italiano il reato di doping.