Il procedimento per decreto, disciplinato agli artt. 459 ss. c.p.p., è un procedimento speciale che ha lo scopo di evitare sia l’udienza preliminare sia il dibattimento. Il decreto penale di condanna comporta una serie di benefici per l’imputato, fra i quali la diminuzione della pena sino alla metà del minimo edittale. Tuttavia, l’imputato, anche tramite il difensore, può presentare opposizione avverso il decreto entro 15 giorni dalla notificazione.
La riabilitazione: i presupposti per la concessione, la richiesta e il procedimento
L’istituto della riabilitazione (artt. 178 e 179 c.p.) consente la cancellazione dei reati dal Casellario giudiziale, nonché l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali che derivano da una sentenza di condanna (o da un decreto penale di condanna). Lo Studio legale Lucino assiste coloro che sono interessati ad ottenere la riabilitazione: dalla redazione attenta e approfondita dell’istanza di riabilitazione, che deve comprovare la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del beneficio, alla discussione in udienza delle ragioni che fondano detta richiesta, nonché alla assistenza nella fase successiva al provvedimento di accoglimento o diniego della riabilitazione.