Lo scorso 28 febbraio 2017 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2224 proposto dagli onorevoli Gelli e Bianco, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Sotto il profilo penale, la novità più importante del disegno di legge in questione è l’abrogazione dell’art. 3 della legge 189/2012, c.d. legge Balduzzi, con l’eliminazione della distinzione tra colpa lieve e colpa grave, e l’introduzione dell’art. 590-sexies c.p. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). La nuova disposizione prevede che in caso di morte o lesioni personali del paziente in cura, la condotta del medico non è punibile “quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
Omicidio colposo in seguito ad incidente stradale: quando non sussiste l’elemento della colpa
Con la sentenza n. 24462 del 06.05.2015 la Corte di Cassazione, sezione IV penale, ha annullato senza rinvio la pronuncia di condanna per omicidio colposo, in seguito ad incidente stradale, dopo aver ritenuto che non sussiste in capo all’imputato l’elemento della colpa quando l’evento verificatosi non concretizza il rischio che la regola cautelare violata mira a prevenire. Più precisamente, l’individuazione della responsabilità penale impone di verificare, non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l’evento (che si risolve nell’accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare sia essa generica o specifica, ma anche se l’autore della stessa potesse prevedere, con giudizio ex ante quello specifico sviluppo causale e potesse attivarsi per evitarlo.
Nessuna ‘depenalizzazione’ di reati minori: la disinformazione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto
L’introduzione nel nostro ordinamento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata accompagnata da una non corretta informazione mediatica, Sin dall’inizio il nuovo istituto è stato presentato come una sorta di depenalizzazione, come un viatico verso la totale impunità di oltre centinaia di reati. Ma un tale frastuono mediatico, con il diffuso allarmismo sociale che ne è conseguito, altro non è che un grossolano errore dettato dal non aver prestato la giusta attenzione all’emanando provvedimento, che non prevede, neppure indirettamente, alcuna depenalizzazione.
Risponde di omicidio colposo l’infermiere coordinatore che non segnala al medico l’erronea prescrizione di un farmaco
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2192 del 2015, ha affermato la penale responsabilità, per la morte di un paziente, dell’infermiere coordinatore che non aveva segnalato al medico l’erronea prescrizione di un farmaco contenente un principio attivo che sapeva essere dannoso per il paziente stesso. Rivestendo una specifica posizione di garanzia, l’imputato aveva precisi doveri di organizzazione, di gestione, di sovraintendimento e di segnalazione: pertanto, a conoscenza dell’allergia sofferta dal paziente, aveva colpevolmente omesso di segnalare l’erronea prescrizione del farmaco e di sottoporre ad una nuova verifica, o ad un più accurato controllo, la documentazione clinica relativa al paziente.
Ancora in attesa della entrata in vigore dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto
Si continua a parlare dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: lo scorso 3 febbraio 2015 la Commissione Giustizia della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni ed osservazioni, allo schema di decreto legislativo relativo alla nuova causa di esclusione della punibilità. L’istituto, perché possa entrare in vigore, dovrà ora essere sottoposto all’approvazione finale del Consiglio dei Ministri.
Assolto dall’accusa di omicidio colposo in seguito ad incidente stradale
Veniva assolto dal reato di omicidio colposo, con la difesa dell’Avv. Lucino, l’imputato accusato della morte del motociclista che si era scontrato con la sua automobile. Nel processo, celebrato con giudizio abbreviato, il difensore depositava consulenze tecniche e discuteva dell’applicazione del principio di affidamento anche nell’ambito della circolazione stradale.