La malattia giuridicamente rilevante, cui fanno riferimento l’art. 582 c.p., che punisce la lesione personale, e l’art. 590 c.p., che punisce le lesioni personali colpose, non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, ma comprende quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o una compressione, anche non definitiva ma significativa, di funzioni dell’organismo. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 22156 del 26 maggio 2016, in riferimento al caso di un medico radiologo che, refertando i radiogrammi dell’esame tac, per colpa generica e specifica aveva cagionato lesioni personali gravi.