Sull’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotto con la legge 28 aprile 2014 n. 67, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono recentemente pronunciate con due distinte sentenze. Con la sentenza n. 33216 del 29 luglio 2016 (ud. 31 marzo 2016) hanno stabilito che “l’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non è autonomamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 c.p.p., in quanto l’art. 464-quater, comma 7, c.p.p., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova”. Con la sentenza n. 36272 del 1° settembre 2016 (ud. 31 marzo 2016) hanno ritenuto che “ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto nell’art. 168-bis c.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato”.
La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, per gli imputati maggiorenni, è ammissibile anche per più reati
Con una recente ordinanza del 28 aprile 2015, il Tribunale di Milano ha stabilito che la presenza di una pluralità di reati contestati, quando – per ciascuno di essi, singolarmente considerato – la richiesta risulti ammissibile, non può di per sé giustificare il rigetto della richiesta di messa alla prova, a prescindere dalla sussistenza o meno di un vincolo di continuazione fra gli stessi. Ha pertanto concesso la sospensione del procedimento con messa alla prova all’imputato cui venivano contestati differenti reati.