Il d.lgs. 8/2016, in tema di depenalizzazione di taluni reati, ha introdotto importanti novità in ordine al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 d.l. 463/1983). Se il datore di lavoro omette di versare all’ente previdenziale le ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo superiore ad euro 10.000 annui, si configura il reato punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se, invece, l’importo delle ritenute previdenziali ed assistenziali non versate all’INPS è inferiore ad euro 10.000, il datore di lavoro integra l’illecito amministrativo cui consegue il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 10.000 e i 50.000 euro.
in ogni caso, perché si configuri l’illecito in questione deve sussistere la prova della materiale corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti.
Nessuna ‘depenalizzazione’ di reati minori: la disinformazione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto
L’introduzione nel nostro ordinamento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata accompagnata da una non corretta informazione mediatica, Sin dall’inizio il nuovo istituto è stato presentato come una sorta di depenalizzazione, come un viatico verso la totale impunità di oltre centinaia di reati. Ma un tale frastuono mediatico, con il diffuso allarmismo sociale che ne è conseguito, altro non è che un grossolano errore dettato dal non aver prestato la giusta attenzione all’emanando provvedimento, che non prevede, neppure indirettamente, alcuna depenalizzazione.