Benché taluni Tribunali si siano pronunciati nel senso di ritenere già depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 d.l. 463/1983) per importi non superiori a 10.000 euro annui, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38080 del 2014, si è espressa in senso contrario.
Ha così precisato che ancora commette reato il datore di lavoro che non versa all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti (salvo il caso in cui il detto versamento venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione della violazione).
Invero, la legge 67/2014 si è solo limitata a delegare ..