Lo scorso 2 marzo 2016, dopo un lunghissimo iter parlamentare protrattosi per quattro anni, è stato definitivamente approvato il disegno di legge che introduce nel codice penale i reati autonomi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali (art. 589-bis e art. 590-bis c.p.). Le nuove disposizioni prevedono, oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, sanzioni penali molto severe nei casi in cui il conducente si sia posto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, o abbia guidato senza patente o con patente sospesa o revocata, o abbia causato l’incidente stradale con condotte di particolare pericolosità, o si sia dato alla fuga dopo l’incidente.
Lavoro di pubblica utilità: non è necessaria l’indicazione dell’ente
L’imputato che intende svolgere l’attività socialmente utile (artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis C.d.S.), in sostituzione della pena pecuniaria e detentiva comminata per i reati di guida in stato di ebbrezza o guida sotto l’effetto di stupefacenti, non deve necessariamente indicare l’ente presso cui svolgere il lavoro. Così la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34090 del 04.08.2015, ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la condanna dell’imputato per guida in stato di ebbrezza, negando la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità per mancata indicazione da parte del richiedente dell’ente presso cui svolgere l’attività. Tale onere, invero, non è previsto dall’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. (né dall’art. 187, comma 8-bis, C.d.S.), ove si prescrive solo che l’imputato non si opponga alla sostituzione.
L’esito positivo dell’esame delle urine non basta a configurare il reato di cui all’art. 187 C.d.S.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35334 del 24 agosto 2015, confermando l’orientamento ormai consolidato nelle precedenti pronunce, ha affermato che ai fini dell’affermazione della penale responsabilità per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica, l’esito positivo dell’analisi chimica delle urine non è sufficiente se non è accompagnato da una visita medica di supporto che accerti che il conducente abbia effettivamente guidato sotto l’effetto di stupefacenti.
La prova del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti
La Corte di Cassazione ha deliberato che il reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti risulta integrato dalla concorrenza di due elementi: uno consistente nell’accertamento specialistico della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’altro, obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria, lo stato di alterazione.
Guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti
La normativa Il Codice della Strada (decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285), oltre alla guida sotto l’influenza dell’alcool (di cui si è trattato nell’approfondimento “Guida in stato di ebbrezza”), sanziona all’art. 187 chiunque si pone alla guida in