Lo scorso 14 giugno 2017, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva e con voto di fiducia, la c.d. riforma Orlando, ossia il disegno di legge n. 4368, che prevede importanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed all’ordinamento penitenziario. Alcune delle novità introdotte dal provvedimento in esame, che si compone di un unico articolo, suddiviso in 95 commi, entrano in vigore (salvo per talune diverse previsioni ad hoc) al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Altre novità, invece, sono oggetto di specifiche deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi in determinate materie.
L’avviso della facoltà di richiedere la messa alla prova con l’opposizione al decreto penale di condanna
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 201 del 21 luglio 2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1 lett. e), c.p.p., per contrasto con l’art. 24 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova”. Come ha rilevato la Consulta, poiché nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall’art. 460, comma 1, lett. e), c.p.p. per i riti speciali, della facoltà dell’imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e, quindi, la violazione dell’art. 24, comma 2, Cost.
Il decreto penale di condanna
Il procedimento per decreto, disciplinato agli artt. 459 ss. c.p.p., è un procedimento speciale che ha lo scopo di evitare sia l’udienza preliminare sia il dibattimento. Il decreto penale di condanna comporta una serie di benefici per l’imputato, fra i quali la diminuzione della pena sino alla metà del minimo edittale. Tuttavia, l’imputato, anche tramite il difensore, può presentare opposizione avverso il decreto entro 15 giorni dalla notificazione.
Possibilità di richiedere il giudizio abbreviato da parte dell’imputato anche nel corso del dibattimento in caso di nuove contestazioni
La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 273 del 5 dicembre 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al Giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.
Un caso pratico: assolto in appello dal reato di spaccio di sostanze stupefacenti
Dopo la condanna in primo grado, veniva assolto in appello, con la difesa dell’Avv. Lucino, l’imputato accusato di detenzione di sostanza stupefacente, nella specie cocaina, finalizzata allo spaccio. La Corte d’Appello di Milano, accogliendo le argomentazioni del difensore, riteneva che la condotta dell’imputato non costituiva reato, poiché la detenzione della sostanza non era finalizzata alla cessione a terzi, ma all’esclusivo uso personale.
Assolto dall’accusa di omicidio colposo in seguito ad incidente stradale
Veniva assolto dal reato di omicidio colposo, con la difesa dell’Avv. Lucino, l’imputato accusato della morte del motociclista che si era scontrato con la sua automobile. Nel processo, celebrato con giudizio abbreviato, il difensore depositava consulenze tecniche e discuteva dell’applicazione del principio di affidamento anche nell’ambito della circolazione stradale.