Le disposizioni dei decreti legislativi n. 6 e n. 7 del 15 gennaio 2016 (in vigore dal 6 febbraio 2016) si applicano retroattivamente anche anche ai fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto penale di condanna divenuti irrevocabili. Se i procedimenti penali per i reati abrogati o depenalizzati dai recenti decreti sono stati definiti, con sentenza o decreto irrevocabili, prima del 6 febbraio 2016, il Giudice dell’esecuzione dovrà revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed adotterà i provvedimenti conseguenti (osservando l’art. 667, comma 4, c.p.p.).
Depenalizzazione, abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili
Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 15 gennaio 2016, ha definitivamente approvato due decreti legislativi, l’uno in materia di depenalizzazione e l’altro in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, in ottemperanza alla delega contenuta nella legge n. 67 del 2014. Da una parte, il decreto legislativo in tema di depenalizzazione trasforma taluni reati in illeciti amministrativi: tra questi, tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale ed una serie di reati previsti invece nel codice penale, quali la guida senza patente, gli atti osceni e la coltivazione della cannabis a scopo terapeutico, Dall’altra parte, il decreto legislativo in tema di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili prevede la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla persona offesa: tra le fattispecie che rientrano in questa previsione vi sono l’ingiuria, il danneggiamento semplice, la falsità in scrittura privata, la sottrazione di cose comuni e l’appropriazione di cose smarrite.