L’introduzione nel nostro ordinamento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata accompagnata da una non corretta informazione mediatica, Sin dall’inizio il nuovo istituto è stato presentato come una sorta di depenalizzazione, come un viatico verso la totale impunità di oltre centinaia di reati. Ma un tale frastuono mediatico, con il diffuso allarmismo sociale che ne è conseguito, altro non è che un grossolano errore dettato dal non aver prestato la giusta attenzione all’emanando provvedimento, che non prevede, neppure indirettamente, alcuna depenalizzazione.
L’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento nel furto in supermercato
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40354 del 30 settembre 2013 hanno dichiarato che il mero occultamento, all’interno di una borsa (o analogo contenitore) ovvero sulla persona, della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale, nel quale si pratichi la vendita a self service, non configura la circostanza aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, prevista per il furto dall’art. 625, comma 1 n. 2, c.p. Tale condotta, invero, rappresenta un banale, ordinario, accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela del bene.
Importanti modifiche al decreto legge 26 giugno 2014, n. 92: ora è legge
Come avevamo anticipato nell’articolo sulla inapplicabilità della misura cautelare in carcere per le pene detentive non superiori a tre anni, il decreto legge 26 giugno 2014 n. 92 avrebbe potuto subire modifiche in sede di conversione in legge.
Così è stato: in particolare, e per quel che a noi interessa, la legge 11 agosto 2014 n. 117, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 ed entrata in vigore lo scorso 21 agosto, ha apportato rilevanti modifiche all’art. 8 del decreto, che interveniva sull’art. 275, comma 2-bis, c.p.p. introducendo un divieto assoluto ..