Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 ha modificato la legge n. 742 del 1969, riducendo il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, prima fissato “dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno”, al periodo “dal 6 al 31 agosto di ciascun anno”. Pertanto, a partire dal 2015 la sospensione feriale avrà una durata di 25 giorni, e non più di 45.
Durante il periodo di tempo specificato non si contano i termini previsti dalla legge processuale: in altre parole, se ad esempio un termine scade durante il periodo feriale, tale scadenza viene posticipata a dopo il periodo feriale.