Come più volte precisato dalla Corte di Cassazione, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica; di talché, se il commento è offensivo, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica di cui all’art. 595, comma 3, c.p.
Il reato di molestia o disturbo alle persone commesso attraverso Facebook
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37596 del 12 settembre 2014, ha stabilito che Facebook, al pari di ogni altro social network o community liberamente accessibile da parte di chiunque utilizzi la rete, costituisce un vero e proprio luogo aperto al pubblico, in cui può essere commesso il reato di molestia o disturbo alle persone. Così, qualora i messaggi ‘postati’ sulla pagina pubblica di un utente di Facebook (il c.d. ‘diario’), per petulanza o altro biasimevole motivo, recano molestia o disturbo ad alcuno, si può incorrere nella commissione del reato di cui all’art. 660 c.p.