Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 5396 /2015, hanno ritenuto che qualora al conducente di un veicolo, sottoposto alla verifica dello stato di ebbrezza con cui si è posto alla guida, non venga dato l’avviso della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l’espletamento dell’atto urgente, la nullità di un tale accertamento potrà essere dedotta in giudizio, prima della pronuncia della sentenza di primo grado. E’ da escludere che il conducente debba, a pena di decadenza, eccepire la detta nullità prima del compimento delle operazioni relative all’alcooltest o immediatamente dopo. L’accoglimento di una tale eccezione, in giudizio, comporta l’inutilizzabilità dei risultati dell’etilometro come prova dello stato di ebbrezza alcolica.
L’accertamento dello stato di alterazione, durante la guida, conseguente all’assunzione di alcool o droghe
Lo stato di ebbrezza viene accertato dalle Forze dell’Ordine sottoponendo gli utenti della strada, ad alcooltest; e ciò avviene mediante l’impiego di un etilometro elettronico, ossia uno strumento in grado di rilevare nell’aria espirata la presenza di etanolo, il quale