Di recente modificato, il d.P.R. n. 309 del 1990 punisce all’art. 73 le condotte finalizzate allo spaccio di sostanze stupefacenti (distinguendo tra c.d. “droghe pesanti” e “droghe leggere). L’art. 75, invece, enuncia la scriminante dell’uso personale dello stupefacente, cui consegue l’irrogazione da parte del Prefetto di una o più sanzioni amministrative.
Per la distinzione tra “spacciatore” e “assuntore” di stupefacenti, si deve avere riguardo alla quantità massima detenibile, alle modalità di presentazione della sostanza, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, nonché ad altre circostanze dell’azione, come le qualità soggettive dell’agente.