In attuazione della delega contenuta nella legge n. 103 del 23 giugno 2017 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), il decreto legislativo n. 21 del 1° marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2018 ed in vigore dal 6 aprile 2018, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della riserva di codice nella materia penale ed ha proceduto all’inserimento nel codice penale di talune fattispecie criminose, prima disciplinate nelle leggi speciali. Di nuova introduzione sono, ad esempio, l’art. 570-bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio), l’art. 586-bis c.p. (c.d. doping), i delitti contro la maternità (artt. 593-bis e 593-ter c.p.) e i delitti contro l’eguaglianza (artt. 604-bis e 604-ter c.p.)
Il doping nelle attività sportive
Negli ordinamenti moderni l’utilizzo di sostanze dopanti è di regola punito come illecito sportivo, cui conseguono sanzioni disciplinari (squalifiche a tempo, radiazioni…). È poi la legge n. 376 del 2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), attuativa della Convenzione contro il doping di Strasburgo del 16 novembre 1989, ad introdurre nell’ordinamento italiano il reato di doping.