L’affidamento in prova al servizio sociale, quale misura alternativa alla detenzione in carcere, è disciplinato dall’art. 47 della legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario, e consiste nell’affidare il condannato ad un servizio sociale fuori dall’istituto penitenziario per un periodo uguale a quello della pena da scontare. A seguito del decreto legge 146/2013 (c.d. svuota-carceri), convertito nella legge 10/2014, il limite di pena per poter beneficiare dell’istituto dell’affidamento in prova è stato innalzato da 3 a 4 anni. Inoltre, perché venga concessa, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale deve contribuire alla rieducazione del reo ed assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
Il decreto penale di condanna
Il procedimento per decreto, disciplinato agli artt. 459 ss. c.p.p., è un procedimento speciale che ha lo scopo di evitare sia l’udienza preliminare sia il dibattimento. Il decreto penale di condanna comporta una serie di benefici per l’imputato, fra i quali la diminuzione della pena sino alla metà del minimo edittale. Tuttavia, l’imputato, anche tramite il difensore, può presentare opposizione avverso il decreto entro 15 giorni dalla notificazione.
La riabilitazione: i presupposti per la concessione, la richiesta e il procedimento
L’istituto della riabilitazione (artt. 178 e 179 c.p.) consente la cancellazione dei reati dal Casellario giudiziale, nonché l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali che derivano da una sentenza di condanna (o da un decreto penale di condanna). Lo Studio legale Lucino assiste coloro che sono interessati ad ottenere la riabilitazione: dalla redazione attenta e approfondita dell’istanza di riabilitazione, che deve comprovare la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del beneficio, alla discussione in udienza delle ragioni che fondano detta richiesta, nonché alla assistenza nella fase successiva al provvedimento di accoglimento o diniego della riabilitazione.