Lo schema di decreto legislativo approvato il 1° dicembre 2014 introduce l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che consente la rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati per fatti commessi occasionalmente e che presentano una gravità non rilevante. Il nuovo istituto si applica ai reati puniti con la pena pecuniaria e/o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni (furto semplice, truffa, lesione personale e omicidio colposo non aggravati, falso in bilancio, bancarotta semplice…). I criteri di applicabilità della nuova causa di non punibilità sono la tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento del reo.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto: possibile ‘depenalizzazione’ dei reati minori?
