Dopo la condanna in primo grado, veniva assolto in appello, con la difesa dell’Avv. Lucino, l’imputato accusato di detenzione di sostanza stupefacente, nella specie cocaina, finalizzata allo spaccio. La Corte d’Appello di Milano, accogliendo le argomentazioni del difensore, riteneva che la condotta dell’imputato non costituiva reato, poiché la detenzione della sostanza non era finalizzata alla cessione a terzi, ma all’esclusivo uso personale.
La distinzione tra “spacciatore” ed “assuntore” di sostanze stupefacenti
Di recente modificato, il d.P.R. n. 309 del 1990 punisce all’art. 73 le condotte finalizzate allo spaccio di sostanze stupefacenti (distinguendo tra c.d. “droghe pesanti” e “droghe leggere). L’art. 75, invece, enuncia la scriminante dell’uso personale dello stupefacente, cui consegue l’irrogazione da parte del Prefetto di una o più sanzioni amministrative.
Per la distinzione tra “spacciatore” e “assuntore” di stupefacenti, si deve avere riguardo alla quantità massima detenibile, alle modalità di presentazione della sostanza, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, nonché ad altre circostanze dell’azione, come le qualità soggettive dell’agente.