Le disposizioni dei decreti legislativi n. 6 e n. 7 del 15 gennaio 2016 (in vigore dal 6 febbraio 2016) si applicano retroattivamente anche anche ai fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto penale di condanna divenuti irrevocabili. Se i procedimenti penali per i reati abrogati o depenalizzati dai recenti decreti sono stati definiti, con sentenza o decreto irrevocabili, prima del 6 febbraio 2016, il Giudice dell’esecuzione dovrà revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed adotterà i provvedimenti conseguenti (osservando l’art. 667, comma 4, c.p.p.).
Depenalizzazione e abrogazione di reati: l’intervista all’Avv. Francesco Lucino
Riportiamo il link a L’Indro – Approfondimento quotidiano indipendente, ove è possibile leggere l’articolo della giornalista Marianna Ferrenti che ha intervistato l’Avv. Francesco Lucino sul tema della depenalizzazione e della abrogazione di reati con conseguente introduzione di illeciti civili (http://www.lindro.it/depenalizzazione-reati-cittadino-sara-tutelato/)
In vigore dal 6 febbraio 2016 la depenalizzazione e l’abrogazione di reati
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 i decreti legislativi del 15 gennaio 2016 n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67) e n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell’art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.67). I due decreti legislativi, che entreranno in vigore il 6 febbraio 2016, cancellano dal codice penale e da alcune leggi speciali una quarantina circa di reati: questi fatti, dunque, non saranno più oggetto di procedimenti penali, ma ricadranno nelle attenzioni del giudice civile o dell’autorità amministrativa.