Con la sentenza n. 100 del 5 giugno 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del reato di omesso versamento delle ritenute certificate di cui all”art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, sollevata in riferimento alla soglia di punibilità di 50.000,00 euro. La Consulta ha escluso che il (temporaneo) innalzamento della soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’I.V.A., operato con la precendente sentenza n. 80 del 2014, abbia necessari effetti ‘estensivi’ sulla distinta fattispecie dell’omesso versamento di ritenute certificate
Quando l’omesso versamento dell’I.V.A. non è più reato
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 dell’8 aprile 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’IVA (ossia dell’imposta sul valore aggiunto), dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d’imposta, ad euro 103.291,38.
Il citato art. 10-ter punisce i il soggetto che dopo aver presentato la dichiarazione annuale ai fini dell’IVA, dalla quale risulti un debito superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d’imposta, non esegue il pagamento dovuto entro il 27 dicembre dell’anno successivo.