Con la sentenza n. 23 del 28 gennaio 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 459, comma 1, c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 111 Cost., “nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l’emissione di decreto penale di condanna”.