La Corte di Cassazione, sezione V penale, con la sentenza n. 45190 dell’11 novembre 2015, ha stabilito che non sussiste la causa di non punibilità del reato per particolare tenuità dei fatti ex art. 131-bis c.p., introdotta dal d.lgs. n. 28 del 2015, se i fatti di reato sono legati dal vincolo della continuazione di cui all’art. 81 cpv. c.p. Nel caso di specie, le condotte criminose poste in essere dagli imputati avevano il carattere della abitualità; e la Suprema Corte ha rilevato che la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, e giudicati nel medesimo procedimento, configurando anche il reato continuato una ipotesi di ‘comportamento abituale’, ostativa al riconoscimento del beneficio.
La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, per gli imputati maggiorenni, è ammissibile anche per più reati
Con una recente ordinanza del 28 aprile 2015, il Tribunale di Milano ha stabilito che la presenza di una pluralità di reati contestati, quando – per ciascuno di essi, singolarmente considerato – la richiesta risulti ammissibile, non può di per sé giustificare il rigetto della richiesta di messa alla prova, a prescindere dalla sussistenza o meno di un vincolo di continuazione fra gli stessi. Ha pertanto concesso la sospensione del procedimento con messa alla prova all’imputato cui venivano contestati differenti reati.