Il 4 luglio 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario. Pertanto, le nuove disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il prossimo 3 agosto 2017. Sul diritto penale sostanziale la recente riforma interviene con l’introduzione di una nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, con l’inasprimento del regime sanzionatorio di taluni delitti e con il ‘prolungamento’ dei tempi per la prescrizione dei reati, in particolare con l’introduzione di nuove cause di sospensione del corso della prescrizione.
È legge la c.d. riforma Orlando: le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
Lo scorso 14 giugno 2017, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva e con voto di fiducia, la c.d. riforma Orlando, ossia il disegno di legge n. 4368, che prevede importanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed all’ordinamento penitenziario. Alcune delle novità introdotte dal provvedimento in esame, che si compone di un unico articolo, suddiviso in 95 commi, entrano in vigore (salvo per talune diverse previsioni ad hoc) al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Altre novità, invece, sono oggetto di specifiche deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi in determinate materie.
Depenalizzazione, abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili
Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 15 gennaio 2016, ha definitivamente approvato due decreti legislativi, l’uno in materia di depenalizzazione e l’altro in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, in ottemperanza alla delega contenuta nella legge n. 67 del 2014. Da una parte, il decreto legislativo in tema di depenalizzazione trasforma taluni reati in illeciti amministrativi: tra questi, tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale ed una serie di reati previsti invece nel codice penale, quali la guida senza patente, gli atti osceni e la coltivazione della cannabis a scopo terapeutico, Dall’altra parte, il decreto legislativo in tema di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili prevede la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla persona offesa: tra le fattispecie che rientrano in questa previsione vi sono l’ingiuria, il danneggiamento semplice, la falsità in scrittura privata, la sottrazione di cose comuni e l’appropriazione di cose smarrite.