Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 13681 e n. 13682 del 25.02.2016 (depositate il 06.04.2016), si sono espresse circa il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche al reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. b, C.d.S.), al reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. c, C.d.S.), ed al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, C.d.S.).
Anche le ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest possono risultare non punibili per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Lo scorso 25 febbraio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta, oltre che per il reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. b, C.d.S.), anche per il reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. c, C.d.S.), ed anche per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, C.d.S.): è quanto si legge nelle informazioni provvisorie n. 4 e 5 del 2016, non essendo ancora state depositate le motivazioni della recente sentenza della Suprema Corte.
In ogni caso il Giudice, anche quando dovesse ravvisare la non punibilità del fatto per i reati di cui si è detto, dovrà comunque comminare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. anche la guida in stato di ebbrezza
Con la sentenza n. 44132 del 2 novembre 2015, la Corte di Cassazione, sez. IV penale, ha stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista all’art. 131-bis c.p. ed introdotta dal d.lgs. n. 28 del 2015, si applica anche al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2 lett. b), del Codice della Strada. Non sussistendo dubbi sulla applicabilità del non punibilità per particolare tenuità del fatto anche ai reati delineati con la tecnica delle soglie di punibilità, l’art. 131-bis c.p. è in astratto riconoscibile anche per le condotte rientranti nella fattispecie più grave di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), C.d.S.