Lo scorso 28 febbraio 2017 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2224 proposto dagli onorevoli Gelli e Bianco, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Sotto il profilo penale, la novità più importante del disegno di legge in questione è l’abrogazione dell’art. 3 della legge 189/2012, c.d. legge Balduzzi, con l’eliminazione della distinzione tra colpa lieve e colpa grave, e l’introduzione dell’art. 590-sexies c.p. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). La nuova disposizione prevede che in caso di morte o lesioni personali del paziente in cura, la condotta del medico non è punibile “quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
Il concetto di malattia giuridicamente rilevante
La malattia giuridicamente rilevante, cui fanno riferimento l’art. 582 c.p., che punisce la lesione personale, e l’art. 590 c.p., che punisce le lesioni personali colpose, non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, ma comprende quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o una compressione, anche non definitiva ma significativa, di funzioni dell’organismo. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 22156 del 26 maggio 2016, in riferimento al caso di un medico radiologo che, refertando i radiogrammi dell’esame tac, per colpa generica e specifica aveva cagionato lesioni personali gravi.