La Corte di Cassazione, sezione I penale, con la recente pronuncia n. 42505 del 10 ottobre 2014, ha sancito che la violazione delle prescrizioni relative alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità costituisce reato, ma l’attività lavorativa compiuta in precedenza, con esito favorevole, deve essere considerata come periodo di pena già espiato.