Prosciolto dal reato di bancarotta semplice per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

tenuità del fatto - applicazioni

Tra le prime applicazioni del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il Tribunale di Torino, sezione IV penale, con la sentenza del 9 aprile 2015 ha prosciolto, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, l’imputata dal reato di bancarotta semplice documentale. Del pari, il Tribunale di Asti, in data 13 aprile 2015, ha dichiarato la sussistenza della nuova causa di esclusione della punibilità, pronunciando, prima dell’apertura del dibattimento e nonostante l’opposizione del Pubblico Ministero, sentenza di non doversi procedere per tenuità del fatto.

La non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015

tenuità del fatto - in vigore

Il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, in vigore dal 2 aprile 2015, introduce all’art. 131-bis c.p. il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.