La legge n. 110 del 14 luglio 2017 ha introdotto nel nostro ordinamento il delitto di tortura, in notevole ritardo rispetto alla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984, ratificata dall’Italia nel 1988. Il lungo iter legislativo della legge 110/2017, che ha introdotto nel nostro codice penale i reati di tortura (art. 613-bis c.p.) e di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter c.p.), è stato per anni caratterizzato da accese polemiche tra le forze politiche e tra l’opinione pubblica, incalzate anche da alcuni gravi episodi di cronaca. Il testo licenziato dal Parlamento presenta rilevanti differenze rispetto all’iniziale proposta di legge, e non sono mancate le insoddisfazioni e le critiche da parte dello stesso Presidente della Commissione per i diritti umani del Consiglio d’Europa, che ha lamentato una formulazione del reato di tortura divergente rispetto a quella contenuta nella Convenzione ONU, nonché da parte di associazioni che si occupano di tortura (come Amnesty International ed Antigone), per le quali le nuove disposizioni rischiano di non essere efficaci per la prevenzione ed il contrasto di gravi condotte.
Guida in stato di ebbrezza: è nullo il prelievo del sangue, richiesto dalla P.G, senza l’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore
La Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 46386 del 23 ottobre 2015 (depositata il 23 novembre 2015) ha stabilito che in caso di incidente stradale, il prelievo ematico che non sia già stato effettuato dal personale sanitario, ma sia richiesto dalla Polizia giudiziaria all’esclusivo fine dell’accertamento del tasso alcolemico, non può essere effettuato in caso di espresso dissenso dell’indagato (non si ritiene, invece, sufficiente l’implicita manifestazione di volontà contraria), ed è nullo se non preceduto dall’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.