Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 13681 e n. 13682 del 25.02.2016 (depositate il 06.04.2016), si sono espresse circa il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche al reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. b, C.d.S.), al reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. c, C.d.S.), ed al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, C.d.S.).
Anche le ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest possono risultare non punibili per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Lo scorso 25 febbraio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta, oltre che per il reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. b, C.d.S.), anche per il reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 2 lett. c, C.d.S.), ed anche per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, C.d.S.): è quanto si legge nelle informazioni provvisorie n. 4 e 5 del 2016, non essendo ancora state depositate le motivazioni della recente sentenza della Suprema Corte.
In ogni caso il Giudice, anche quando dovesse ravvisare la non punibilità del fatto per i reati di cui si è detto, dovrà comunque comminare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Non sussiste la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in caso di reato continuato
La Corte di Cassazione, sezione V penale, con la sentenza n. 45190 dell’11 novembre 2015, ha stabilito che non sussiste la causa di non punibilità del reato per particolare tenuità dei fatti ex art. 131-bis c.p., introdotta dal d.lgs. n. 28 del 2015, se i fatti di reato sono legati dal vincolo della continuazione di cui all’art. 81 cpv. c.p. Nel caso di specie, le condotte criminose poste in essere dagli imputati avevano il carattere della abitualità; e la Suprema Corte ha rilevato che la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, e giudicati nel medesimo procedimento, configurando anche il reato continuato una ipotesi di ‘comportamento abituale’, ostativa al riconoscimento del beneficio.
Non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. anche la guida in stato di ebbrezza
Con la sentenza n. 44132 del 2 novembre 2015, la Corte di Cassazione, sez. IV penale, ha stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista all’art. 131-bis c.p. ed introdotta dal d.lgs. n. 28 del 2015, si applica anche al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2 lett. b), del Codice della Strada. Non sussistendo dubbi sulla applicabilità del non punibilità per particolare tenuità del fatto anche ai reati delineati con la tecnica delle soglie di punibilità, l’art. 131-bis c.p. è in astratto riconoscibile anche per le condotte rientranti nella fattispecie più grave di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), C.d.S.
Prosciolto dal reato di bancarotta semplice per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Tra le prime applicazioni del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il Tribunale di Torino, sezione IV penale, con la sentenza del 9 aprile 2015 ha prosciolto, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, l’imputata dal reato di bancarotta semplice documentale. Del pari, il Tribunale di Asti, in data 13 aprile 2015, ha dichiarato la sussistenza della nuova causa di esclusione della punibilità, pronunciando, prima dell’apertura del dibattimento e nonostante l’opposizione del Pubblico Ministero, sentenza di non doversi procedere per tenuità del fatto.
Prime pronunce sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
In vigore dal 2 aprile 2015, la nuova causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è già stata oggetto di diverse pronunce dei Giudici di merito e della Corte di Cassazione. In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 15449 dell’8 aprile 2015 ha precisato che il nuovo art. 131-bis c.p., trattandosi di legge più favorevole al reo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore con il d.lgs. 28/2015
Nessuna ‘depenalizzazione’ di reati minori: la disinformazione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto
L’introduzione nel nostro ordinamento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata accompagnata da una non corretta informazione mediatica, Sin dall’inizio il nuovo istituto è stato presentato come una sorta di depenalizzazione, come un viatico verso la totale impunità di oltre centinaia di reati. Ma un tale frastuono mediatico, con il diffuso allarmismo sociale che ne è conseguito, altro non è che un grossolano errore dettato dal non aver prestato la giusta attenzione all’emanando provvedimento, che non prevede, neppure indirettamente, alcuna depenalizzazione.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015
Il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, in vigore dal 2 aprile 2015, introduce all’art. 131-bis c.p. il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto: possibile ‘depenalizzazione’ dei reati minori?
Lo schema di decreto legislativo approvato il 1° dicembre 2014 introduce l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che consente la rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati per fatti commessi occasionalmente e che presentano una gravità non rilevante. Il nuovo istituto si applica ai reati puniti con la pena pecuniaria e/o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni (furto semplice, truffa, lesione personale e omicidio colposo non aggravati, falso in bilancio, bancarotta semplice…). I criteri di applicabilità della nuova causa di non punibilità sono la tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento del reo.