È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 di riforma dei reati tributari di cui al d. lgs. n. 74 del 2000. Il nuovo decreto, che sarà in vigore a partire dal 22 ottobre 2015, prevede una importante revisione del sistema sanzionatorio penale tributario. Di particolare interesse sono gli innalzamenti delle soglie di punibilità (come per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000, rispettivamente di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di omesso versamento dell’IVA) e gli aggravamenti di pena (come per i reati di cui agli artt. 10 e 10-quater d.lgs. 74/2000, rispettivamente di occultamento o distruzione di documenti contabili e di indebita compensazione). Le modifiche del nuovo decreto riguardano altresì la causa di non punibilità dell’estinzione del debito tributario e le circostanze del reato.
Effetti penali della collaborazione volontaria (o voluntary disclosure)
Lo Studio legale Lucino, unitamente all’Avv. Matteo Faggioli e all’Avv. Andrea Ferrari, si occupa da tempo di collaborazione volontaria o voluntary disclosure. La legge 186/2014 ha stabilito che la procuedura di collaborazione volontaria esclude la punibilità da taluni reati all’evasore che regolarizza attività finanziarie e patrimoniali illecitamente costituite o detenute nel territorio dello Stato o fuori di esso. Fra le fattispecie di reato, espressamente indicate dalla legge, delle quali non risponde colui che presta la collaborazione volontaria, vi sono i delitti tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000 e i delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.
Omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10-bis d.lgs. 74/2000): legittima la soglia di punibilità di 50mila euro
Con la sentenza n. 100 del 5 giugno 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del reato di omesso versamento delle ritenute certificate di cui all”art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, sollevata in riferimento alla soglia di punibilità di 50.000,00 euro. La Consulta ha escluso che il (temporaneo) innalzamento della soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’I.V.A., operato con la precendente sentenza n. 80 del 2014, abbia necessari effetti ‘estensivi’ sulla distinta fattispecie dell’omesso versamento di ritenute certificate
L’ex legale rappresentante della società non risponde dell’omesso versamento dell’I.V.A.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42002 del 9 ottobre 2014, ha ritenuto che il giudizio di responsabilità per il reato di omesso versamento dell’I.V.A. non può fondarsi sulla sottoscrizione della dichiarazione fiscale, se al momento della scadenza dell’obbligo tributario il potere di rappresentare la società era in capo ad un altro soggetto. In altri termini, nel caso in cui il nuovo legale rappresentante, subentrato al precedente che abbia sottoscritto la dichiarazione fiscale, ometta il pagamento della risultante imposta, è inammissibile una responsabilità per il fatto del terzo in capo all’originario legale rappresentante per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000.
Quando l’omesso versamento dell’I.V.A. non è più reato
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 dell’8 aprile 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’IVA (ossia dell’imposta sul valore aggiunto), dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d’imposta, ad euro 103.291,38.
Il citato art. 10-ter punisce i il soggetto che dopo aver presentato la dichiarazione annuale ai fini dell’IVA, dalla quale risulti un debito superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d’imposta, non esegue il pagamento dovuto entro il 27 dicembre dell’anno successivo.