Non sussiste l’aggravante di aver provocato un incidente stradale all’automobilista che rifiuta l’alcooltest

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Con la sentenza n. 46625 del 29.10.2015 (e depositata il 24.11.2015) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che non può considerarsi ubriaco l’automobilista che rifiuta l’alcooltest; pertanto, a quest’ultimo non può addebitarsi l’aggravante di aver causato un incidente stradale, prevista invece per il reato di guida in stato di ebbrezza all’art. 186, comma 2-bis, C.d.S., ed ostativa alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

La nullità dell’accertamento dello stato di ebbrezza può essere dedotta in giudizio, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 5396 /2015, hanno ritenuto che qualora al conducente di un veicolo, sottoposto alla verifica dello stato di ebbrezza con cui si è posto alla guida, non venga dato l’avviso della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l’espletamento dell’atto urgente, la nullità di un tale accertamento potrà essere dedotta in giudizio, prima della pronuncia della sentenza di primo grado. E’ da escludere che il conducente debba, a pena di decadenza, eccepire la detta nullità prima del compimento delle operazioni relative all’alcooltest o immediatamente dopo. L’accoglimento di una tale eccezione, in giudizio, comporta l’inutilizzabilità dei risultati dell’etilometro come prova dello stato di ebbrezza alcolica.