L’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari (art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990) si rivolge ai tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o che ad esso intendano sottoporsi. dal condannato che deve espiare una pena detentiva, anche residua e congiunta ad una pena pecuniaria, non superiore a sei anni, od a quattro anni se relativa ad un reato fra quelli indicati all’art. 4-bis della legge 354/1975.
A pena di inammissibilità, all’istanza per l’affidamento in prova al servizio sociale deve essere allegata la certificazione attestante:
– lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza del soggetto,
– la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche,
– l’andamento del programma concordato, già in corso o da attivare, e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato.