Per un aggiornamento del seguente articolo, pubblicato nell'immediatezza dell'entrata in vigore del decreto legge 132/2014, si rinvia al più recente articolo "In vigore i nuovi termini di sospensione feriale che decorrono dal 1° al 31 agosto": la legge 162/2014, che ha convertito in legge il detto decreto, ha invero modificato il periodo di sospensione feriale che decorre dal 1° al 31 agosto, e non, come inizialmente stabilito, dal 6 al 31 agosto.
Il 13 settembre 2014 è entrato in vigore il decreto legge del 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti sulla degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile).
Al di là delle importanti riforme sulla giustizia civile, il decreto è di indubbio interesse per intervenire sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale e sulle ferie dei magistrati.
Riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali
L’art. 16 del detto decreto modifica l’art. 1 della legge n. 742 del 1969 riducendo il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, prima fissato “dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno”, al periodo “dal 6 al 31 agosto di ciascun anno”. Pertanto, a partire dal 2015 la sospensione feriale avrà una durata di 25 giorni, e non più di 45.
Durante il periodo di tempo specificato non si contano i termini previsti dalla legge processuale: in altre parole, se ad esempio un termine scade durante il periodo feriale, tale scadenza viene posticipata a dopo il periodo feriale; allo stesso modo, se il decorso di un termine ha inizio durante il periodo di sospensione, tale inizio viene differito alla fine del periodo. La sospensione dei termini processuali, tuttavia, non si applica ai procedimenti d’urgenza ed a quelli espressamente esclusi dalla citata legge del 1969 (come i procedimenti di lavoro).
Riduzione del periodo di ferie dei magistrati
Il recente decreto legge interviene anche sul periodo di ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato. Invero, il nuovo art. 8-bis della legge n. 97 del 1979 stabilisce che “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni”; non più, quindi, 45 giorni di ferie all’anno come era stabilito prima dell’entrata in vigore del decreto in esame.
Tuttavia, le dette riduzioni – ci permettiamo di credere – non si tradurranno in un recupero di efficienza da parte del sistema della giustizia. E questo perché l’attività dei magistrati e la durata dei processi, più che dipendere dal periodo di sospensione feriale, dipendono pur sempre dal numero dei procedimenti ‘in entrata’ e dal rapporto tra questo numero e i procedimenti che ciascun giudice può decidere in un anno.