È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015 il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, riguardante le disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 1, comma 1 lett. m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Il nuovo istituto sarà in vigore a partire dal 2 aprile 2015.
Della nuova causa di esclusione della punibilità ci siamo già occupati in altri articoli (“La non punibilità per particolare tenuità del fatto: possibile ‘depenalizzazione’ di reati minori?” e “Ancora in attesa della entrata in vigore dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto”), cui ora rinviamo per un maggiore approfondimento circa la ratio del nuovo istituto e l’iter legislativo che ha portato alla sua introduzione.
Il nuovo art. 131-bis c.p.: “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”
Come già previsto nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014, la nuova causa di esclusione della punibilità può operare per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Ai fini della determinazione della pena detentiva – precisa sempre la nuova disposizione – non si tiene conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale; e non rileva nemmeno il giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 c.p.
Quanto ai criteri per l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, l’art. 131-bis c.p. stabilisce che “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
Diversamente dallo schema di decreto legislativo anzitempo predisposto, l’art. 131-bis c.p. appena introdotto, accogliendo le osservazioni formulate lo scorso 3 febbraio 2015 dalla Commissione Giustizia della Camera, prevede talune condizioni ostative alla applicazione della nuova causa di esclusione della punibilità. Tali condizioni, che rendono inapplicabile il nuovo istituto, sono state introdotte dopo che la pubblicazione dello schema di decreto legislativo, lo scorso mese di dicembre, aveva diffuso un certo allarme sociale per i numerosi reati che sarebbero potuti rientrare entro i margini della tenuità del fatto.
Così, l’art. 131-bis c.p., al comma 2 precisa innanzitutto che la nuova causa di non punibilità non può essere fatta valere “quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”.
In secondo luogo, la nuova disposizione stabilisce che il comportamento deve considerarsi abituale, e pertanto non può valere l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, quando l’autore del reato è stato dichiarato abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole (anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità), nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate: è il caso, ad esempio, dei reati di atti persecutori (c.d. stalking) e di maltrattamenti in famiglia.
Modifiche al codice di procedura penale e al decreto in materia di Casellario giudiziale
Quanto all’applicazione processuale della nuova causa di non punibilità, si rinvia a quanto già approfondito nell’articolo, anzitempo pubblicato, “La non punibilità per particolare tenuità del fatto: possibile ‘depenalizzazione’ di reati minori?”. Basti qui precisare che del codice di procedura penale il decreto legislativo n. 28 del 2015 modifica gli artt. 411 (altri casi di archiviazione) e 469 (proscioglimento prima del dibattimento).
Diversamente da quanto inizialmente si era auspicato, non vi è stata alcuna modifica dell’art. 129 c.p.p. (obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità): pertanto, il nuovo istituto di cui all’art. 131-bis c.p. non potrà essere dal Giudice dichiarato d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Il decreto legislativo in questione introduce poi l’art. 651-bis c.p.p., per cui la sentenza di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno.
Da ultimo, il decreto legislativo n. 28 del 2015 modifica talune disposizioni del decreto in materia di Casellario giudiziale (d.P.R. n. 313 del 2002): più precisamente, prevede che vengano iscritte nel Casellario giudiziale, stante il requisito della non abitualità del comportamento del soggetto, le decisioni che accertano la particolare tenuità del fatto; tali iscrizioni saranno poi eliminate trascorsi dieci anni dalla pronuncia. In ogni caso, i provvedimenti giudiziari che dichiarano la non punibilità per particolare tenuità del fatto non saranno riportati nei certificati generale e penale richiesti dall’interessato.