Saranno in vigore dall’8 maggio 2015 le novità in tema di misure cautelari personali introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2015, n. 94.
Il carcere come extrema ratio
L’obiettivo principale della recente riforma consiste nella riduzione della carcerazione preventiva per i soggetti in attesa di giudizio. Invero, la custodia in carcere diventerà l’ultima misura possibile da applicare: potrà essere disposta soltanto se si ritengono inadeguate le altre misure coercitive o interdittive. Tali misure, tra cui – per fare qualche esempio – l’obbligo di dimora, il ritiro del passaporto, il divieto di esercitare una professione o la sospensione da un pubblico ufficio, a differenza di quanto accade oggi, potranno applicarsi anche cumulativamente.
Si precisa che in caso di violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, non scatterà subito la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere: tanto potrà accadere solo se il fatto non è di lieve entità.
La presunzione di idoneità della misura cautelare in carcere viene ora limitata ai soli delitti di associazione sovversiva (art. 270 c.p.), associazione terroristica anche internazionale (art. 270-bis c.p.) ed associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.).
Le motivazioni del Giudice a sostegno della custodia in carcere
Qualora il Giudice deciderà per l’applicazione della custodia in carcere, dovrà motivare la scelta in modo più preciso rispetto ad oggi. Dovrà anzitutto provare non solo, come accade oggi, la sussistenza in concreto di almeno una delle esigenze cautelari (tassativamente indicate nell’art. 274 c.p.p.) del pericolo di inquinamento della prova o del pericolo di fuga o del pericolo che l’imputato possa commettere gravi delitti, ma anche che questo pericolo è attuale.
Inoltre, il Giudice non potrà più desumere “le situazioni di concreto e attuale pericolo” (art. 274, comma 1, lett. b e c, c.p.p.) soltanto dalla gravità del reato per cui si procede e dalle modalità della sua esecuzione, ma dovrà altresì valutare i precedenti, la personalità e la condotta dell’imputato.
Ancora, lo stesso Giudice, nelle motivazioni che giustificano l’applicazione della misura cautelare in carcere, non potrà limitarsi a richiamare per relationem le deduzioni e gli atti del Pubblico Ministero, ma dovrà specificare le ragioni per cui ritiene inidonee la misura degli arresti domiciliari e le altre misure cautelari, nonché i motivi per cui non si ritengono corrette le indicazioni della difesa.
Se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, il provvedimento che applica la misura cautelare potrà essere annullato (art. 309, comma 9, c.p.p.).
Misure interdittive più efficaci
La recente legge n. 47 del 2015 prevede inoltre l’aumento dei termini di durata delle misure interdittive (sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, sospensione dell’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, e divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali): dagli attuali 2 mesi a 12 mesi. Tali misure potranno altresì essere rinnovate, per esigenze probatorie, ma sempre entro il limite dei 12 mesi.
Una tale modifica consentirà l’effettivo impiego delle misure interdittive quale concreta alternativa alla custodia cautelare in carcere.
Riesame delle misure cautelari
La riforma in questione apporta modifiche anche agli artt. 309, 310 e 311 c.p.p. in tema di impugnazioni dei provvedimenti che dispongono le misure cautelari.
Viene anzitutto riconosciuto il diritto dell’imputato a comparire personalmente all’udienza del procedimento del riesame (art. 309, comma 8-bis, c.p.p.).
In breve, il Tribunale delle libertà avrà tempi perentori per decidere e depositare le motivazioni, a pena di perdita di efficacia della misura cautelare, che, salvo eccezionali esigenze, non potrà più essere rinnovata. Si prevedono, inoltre, tempi più certi anche in sede di appello cautelare e in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione.