La Corte di Cassazione, sezione V penale, con la sentenza n. 45190 dell’11 novembre 2015, ha stabilito che non sussiste la causa di non punibilità del reato per particolare tenuità dei fatti ex art. 131-bis c.p., introdotta dal d.lgs. n. 28 del 2015 (e per il cui approfondimento si rinvia ai plurimi articoli già pubblicati, tra cui “La non punibilità per particolare tenuità del fatto: possibile ‘depenalizzazione’ di reati minori?” e “La non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015“), se i fatti di reato sono legati dal vincolo della continuazione di cui all’art. 81 cpv. c.p.
La sentenza n. 45190 dell’11 novembre 2015 della Corte di Cassazione, sezione V penale
La recente pronuncia ha dapprima ribadito che la Suprema Corte può rilevare d’ufficio ex art. 609, comma 2, c.p.p. la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata, e che, in caso di valutazione positiva, annullerà la sentenza con rinvio al giudice di merito (principio già enunciato con la pronuncia della Corte di Cassazione, sezione III penale, n. 15449 dell’8 aprile 2015, richiamata nell’articolo “Prime pronunce sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.“).
Nel caso di specie, gli imputati, condannati per diverse fattispecie di reato, tra cui più ipotesi di concorso in bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale (relative a plurime società dichiarate fallite), truffa e falso, avevano invocato dinanzi alla Corte di Cassazione l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Tuttavia, la Corte ha escluso che emergessero dagli atti elementi utili alla possibile applicabilità dell’istituto di nuova introduzione, poiché era anzi agevole constatare come le condotte criminose poste in essere dagli imputati avessero il carattere della abitualità. E secondo un recente indirizzo interpretativo “la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, e giudicati nel medesimo procedimento, configurando anche il reato continuato una ipotesi di ‘comportamento abituale’, ostativa al riconoscimento del beneficio” (Cass. pen. sez. III, n. 29897 del 28 maggio 2015).
Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. deve invero sussistere, oltre al requisito della particolare tenuità del fatto, anche la non abitualità del comportamento. E come precisa il comma 3 del richiamato articolo, “Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore… abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.