Con la sentenza n. 44132 del 2 novembre 2015, la Corte di Cassazione, sez. IV penale, ha stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista all’art. 131-bis c.p. ed introdotta dal d.lgs. n. 28 del 2015 (per l’approfondimento del nuovo istituto si rinvia agli articoli “La non punibilità per particolare tenuità del fatto: possibile ‘depenalizzazione’ di reati minori?” e “La non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015“), si applica anche al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2 lett. b), del Codice della Strada.
Compatibilità dell’art. 131-bis c.p. con le fattispecie di reato delineate mediante la tecnica delle soglie di punibilità
Il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S. prevede diverse condotte illecite sulla base dell’entità del tasso alcolemico con cui il conducente si è posto alla guida di un veicolo: con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l, la condizione di ebbrezza alla guida determina l’integrazione di un illecito amministrativo (art. 186, comma 2 lett. a), C.d.S.); se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l, è integrato un primo reato (art. 186, comma 2 lett. b), C.d.S.); e se è superato il valore di 1,5 g/l è integrata una ulteriore e più gravemente sanzionata ipotesi di reato (art. 186, comma 2 lett. c), C.d.S.).
La previsione di più soglie potrebbe porsi in relazione di incompatibilità con il giudizio di particolare tenuità del fatto, considerato che essa esplicita un giudizio legislativo già ispirato ai principi di sussidiarietà e di offensività della tutela penale, che sono gli stessi principi cui si ispira anche l’istituto della particolare tenuità del fatto.
Ma la Suprema Corte, come stabilito anche in precedenti pronunce, ha ritenuto, nella citata sentenza n. 44132 del 2015, che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto possa applicarsi anche alle fattispecie di reato delineate con la tecnica delle soglie di punibilità, e quindi anche all’art. 186, comma 2 lett. b), C.d.S. Ed a sostegno di questa tesi, la Corte ha anzitutto rilevato che il Legislatore ha posto il nuovo istituto della tenuità del fatto nella parte generale del codice penale, con l’evidente intento di attribuirgli valenza non limitata a talune fattispecie di reato.
Ancora, nella richiamata sentenza la Cassazione ha altresì precisato che l’art. 131-bis c.p. può applicarsi anche quando le soglie di punibilità descrivono il confine, non tra lecito ed illecito, ma tra l’illecito penale e l’illecito amministrativo, come accade per l’art. 186 C.d.S. In tali casi, in pratica, la condotta più grave, penalmente rilevante ma non punibile per la particolare tenuità del fatto, resterebbe priva di pena, mentre la condotta che integra una violazione amministrativa, ancorché meno grave (nella specie, la guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l), verrebbe comunque colpita dalla relativa sanzione. Secondo la Suprema Corte, una tale situazione è del tutto lecita, poiché vi è una totale autonomia tra le violazioni amministrative e quelle penali. Non vi è, dunque, alcun profilo di irragionevolezza nel fatto che il reo viene sottratto ad ogni conseguenza per effetto dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., mentre colui che ha commesso un illecito amministrativo “sotto la soglia di rilevanza penale” resta destinatario di ogni sanzione.
In ogni caso, anche quando il giudice si pronunci per la non punibilità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., tanto per il reato di cui alla lettera b) che per quello, più grave, previsto alla lettera c) dell’art. 186 C.d.S., dovrà comunque comminare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendola direttamente, ovviamente per periodi differenti e per periodi superiori a quello previsto per colui che incorre nella violazione amministrativa sanzionata alla lettera a) dell’art. 186 C.d.S.
Valutazione del giudice in ordine alla tenuità del fatto
Ad ogni modo, il beneficio della non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto non scatta in automatico, ma è sempre rimesso alla valutazione del giudice, che deve accertarsi della sussistenza di tutti gli elementi espressamente indicati nell’art. 131-bis c.p., tra cui l’entità dello stato di ebbrezza, le modalità della condotta, nonché l’entità del pericolo o del danno cagionato. Come si precisa nella pronuncia in commento, per i reati delineati con la tecnica delle soglie di punibilità, occorre verificare necessariamente se il fatto concreto presenta un ridottissimo grado di offensività rispetto alla cornice astratta.
Nel caso concreto al vaglio del giudizio della Suprema Corte, all’imputato era contestato il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. b), C.d.S. con l’aggravante di aver guidato tra le ore 22 e le ore 7. E precisamente, il tasso alcolemico del conducente era stato rilevato in 0,82 g/l alla prima prova e in 0,85 g/l alla seconda: si trattava, dunque, di valori estremamente prossimi al limite più basso della soglia di cui all’art. 186, comma 2 lett. b, C.d.S.
Possibile applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche alla fattispecie di reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), C.d.S.?
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 44132 del 2015, ha altresì precisato che, non ravvisando limiti di sorta all’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. ai reati delineati con la tecnica delle soglie di punibilità, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è in astratto ravvisabile anche nei confronti di un fatto integrante il reato di cui alla lettera c) dell’art. 186 C.d.S. La Corte infatti ha rilevato che anche un tale fatto “ben può risultare tenue – nonostante il reo presenti un tasso alcolemico superiore a quello massimo che vale per l’operatività della lettera b) – perché la causa di non punibilità impegna alla valutazione della complessiva tenuità del fatto; dovendosi quindi cogliere non soltanto l’entità dello stato di ebbrezza, ma anche le modalità della condotta e l’entità del pericolo o del danno cagionato”. Così, oltre a sottolineare la sicura ipotizzabilità del fatto di particolare tenuità anche in presenza di tassi alcolemici ricadenti nella previsione dell’art. 186, comma 2 lett. c), C.d.S., la Corte ha dato atto della importanza, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, degli altri fattori che valgono ad integrare siffatta causa. A titolo di esempio, poi, si ritiene che l’art. 131-bis c.p. potrebbe applicarsi al reato che si sia concretizzato nel guidare per pochi metri in stato di ebbrezza, con valore superiore a 1,5 g/l, una bicicletta in una strada poco o nulla interessata dal traffico.