Torniamo sul tema dei reati tributari, e precisamente sul reato di omesso versamento dell’I.VA., di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per riportare la recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione III penale, n. 42002 del 9 ottobre 2014, secondo la quale il giudizio di responsabilità per il reato di omesso versamento dell’I.V.A. non può fondarsi sulla sottoscrizione della dichiarazione fiscale, se al momento della scadenza dell’obbligo tributario il potere di rappresentare la società era in capo ad un altro soggetto.
Il caso concreto
La Corte di Appello di Milano condannava l’ex legale rappresentante della società debitrice d’imposta per aver omesso il versamento dell’I.V.A. quale firmatario della dichiarazione fiscale nella quale era stato liquidato (per euro 185.705,00) l’ammontare dell’imposta dovuta.
La Corte precisava che l’imputato, benché non fosse il legale rappresentante della società alla scadenza del termine per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, avendo firmato la relativa dichiarazione fiscale avrebbe dovuto controllare l’adempimento dell’obbligazione derivante dalla dichiarazione annuale da lui sottoscritta. Sottolineava inoltre che l’imputato risultava essere ancora socio della società e come tale, secondo i termini statutari, aveva un generico potere rappresentativo della società.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 42002 del 9 ottobre 2014
Diversamente dalla Corte di Appello di Milano, la Suprema Corte ha rilevato anzitutto che un generico potere rappresentativo della compagine sociale, attribuito dalle norme statutarie a tutti i soci della società, non è sufficiente a fondare la penale responsabilità per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000: per una tale responsabilità, infatti, è necessario l’esercizio di un potere rappresentativo specificamente volto all’attuazione dei doveri tributari.
Ancora all’opposto della Corte territoriale, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui il nuovo legale rappresentante, subentrato al precedente che abbia sottoscritto la dichiarazione fiscale, ometta il pagamento della risultante imposta, è inammissibile una responsabilità per il fatto del terzo in capo all’originario legale rappresentante per il reato di omesso versamento dell’I.VA.
Il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000 è un reato istantaneo proprio e si consuma nel momento della scadenza del termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (e cioè il 27 dicembre dell’anno successivo a quello a cui la dichiarazione annuale si riferisce). Risponde allora di tale reato il soggetto che al momento della prevista scadenza non versa la somma dovuta.
In definitiva, la Suprema Corte ha annullato l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, la quale dovrà rivalutare, alla luce del principio di diritto espresso nella citata pronuncia, gli elementi idonei a fondare la responsabilità penale dell’imputato.