La sentenza n. 40354 del 30 settembre 2013 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40354 del 30 settembre 2013 (ud. 18 luglio 2013), hanno dichiarato che il mero occultamento, all’interno di una borsa (o analogo contenitore) ovvero sulla persona, della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale, nel quale si pratichi la vendita a self service, non configura la circostanza aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, prevista per il furto dall’art. 625, comma 1 n. 2, c.p.
Il caso concreto.
Nel caso di specie, l’imputata sottraeva dagli scaffali di un grande magazzino (denominato Oviesse) alcuni capi di abbigliamento per bambini ed un top da donna privi delle placche antitaccheggio, li occultava in una grande borsa che appariva piena, passava la cassa senza pagare, usciva dall’esercizio e veniva fermata dai Carabinieri cui era nota per precedenti analoghi illeciti.
Secondo i Giudici di merito (Tribunale di Sulmona e Corte d’Appello dell’Aquila), che hanno ravvisato l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento nell’occultamento della merce in una borsa, tale condotta, improntata ad astuzia e scaltrezza, costituiva un espediente utile per eludere i controlli visivi del personale addetto all’esercizio commerciale e superare le casse senza essere fermata.
Per i contrasti giurisprudenziali sul tema, il ricorso promosso dall’imputata veniva assegnato alle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Le precedenti pronunce sull’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento nel furto.
In plurime occasioni la Corte di Cassazione si è occupata del riconoscimento della circostanza aggravante in questione nei casi di furto commesso negli esercizi commerciali ove vige il sistema del self service.
Un primo indirizzo giurisprudenziale ritiene che l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento debba necessariamente costituire un elemento in più rispetto all’attività materiale per operare la sottrazione e l’impossessamento. Nell’ambito considerato, afferente alla vendita con il sistema del cosiddetto self service, l’impossessamento della merce esposta nei banchi di vendita si realizza con il fatto stesso dell’occultamento. Pertanto, tale nascondimento non costituisce mezzo fraudolento nel senso di insidioso accorgimento, rappresentando piuttosto un momento necessario per la commissione dell’illecito, che nulla aggiunge alla fattispecie di base.
La Corte di Cassazione ha così escluso l’esistenza dell’aggravante nei casi in cui il bene sottratto era stato occultato in una borsa (Cass. pen., sez. VI, n. 40283 del 2012) o nella tasca della giacca indossata dall’agente (Cass. pen., sez. IV n. 24232 del 2006): tali modalità di occultamento della refurtiva rientravano, invero, nelle modalità ordinarie del furto e non rappresentavano quel quid pluris che si concreta nell’uso del mezzo fraudolento.
In consonanza con tale orientamento, la Suprema Corte ha invece riconosciuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1 n. 2 , c.p. nei casi in cui l’agente aveva adottato misure più insidiose ed astute per soverchiare le difese apprestate dal possessore del bene: così nel caso in cui le cose sottratte erano state nascoste in un’apposita panciera (Cass. pen., sez. V, n. 11143 del 2005), o nel doppio fondo di una borsa o in indumenti portati sotto i normali indumenti ed esclusivamente destinati a nascondere la refurtiva (Cass. pen., sez. IV, n. 10134 del 2006), o in pantaloni elasticizzati indossati sotto l’abito (Cass. pen., sez. V, n. 15265 del 2005).
Diversamente, il contrapposto indirizzo giurisprudenziale ravvisa l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento nei casi di occultamento della merce sulla persona o sotto l’abbigliamento, in quanto tale condotta, improntata ad astuzia e scaltrezza, è preordinata ad eludere gli accorgimenti a tutela dei beni e, nella specie, i controlli predisposti dagli addetti alla cassa del supermercato (Cass. pen., sez. V, n. 10997 del 2007).
Così la Corte di Cassazione ha ritenuto integrata l’aggravante in esame nel comportamento di colui che aveva sottratto una giacca in un negozio di abbigliamento occultandola sotto il cappotto dopo averla indossata nel camerino di prova (Cass. pen., sez. IV, n. 13871 del 2009): in tale occasione la Corte ha precisato che l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento nel furto è da ravvisare in ogni caso di comportamento con frode idoneo a superare la custodia apprestata dall’avente diritto sui suoi beni.
Il principio di diritto nella recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, hanno sottolineato la correttezza del primo degli indirizzi giurisprudenziali riportati.
Hanno precisato che con l’espressione “mezzo fraudolento”, per quanto vaga, deve intendersi uno “stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l’agente e la cosa”, una “operazione straordinaria, improntata ad astuzia e scaltrezza”, una “escogitazione che sorprenda o soverchi, con l’insidia, la contraria volontà del detentore, violando le difese apprestate dalla vittima”, ed infine una “insidia che eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose”.
E dopo aver richiamato il principio di offensività, sicché tra i molteplici significati della legge si deve operare una scelta con l’aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell’interesse protetto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: “L’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento di cui all’art. 625, comma 1 n. 2, c.p. delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza; volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa. Tale insidiosa, rimarcata efficienza offensiva non si configura nel mero occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita a self service, trattandosi d banale, ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del bene”.