Accertamento dello stato di ebbrezza - etilometro - alcooltestLo stato di ebbrezza viene accertato dalle Forze dell’Ordine sottoponendo gli utenti della strada, ad alcooltest; e ciò avviene mediante l’impiego di un etilometro elettronico, ossia uno strumento in grado di rilevare nell’aria espirata la presenza di etanolo, il quale viene espulso tramite l’apparato respiratorio in quantità proporzionale a quella contenuta nel sangue. Sono obbligatorie almeno due verifiche ad intervallo di cinque minuti e tra i risultati ottenuti si deve considerare rilevante quello con il valore inferiore.

Nei casi in cui il controllo con l’etilometro sia impossibile o invalido, lo stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di alcool può essere desunto da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, come la difficoltà di deambulazione, l’eloquio sconnesso e l’alito vinoso, purché si tratti di elementi inequivoci. Tuttavia, se da tali sintomi non emerge in maniera significativa la rilevanza penale del fatto, e dunque non è possibile ricondurre lo stato di ebbrezza nelle due fasce di maggior gravità previste dall’art. 186 CdS. (per la precisazione delle diverse fasce si rinvia all’approfondimento in tema di “Guida in stato di ebbrezza”), si deve propendere per una rilevanza meramente amministrativa della guida in stato di ebbrezza, ravvisando quindi l’ipotesi più lieve di cui al citato articolo.

Qualora il conducente rimanga coinvolto in un incidente stradale e venga di conseguenza sottoposto a cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli agenti di Polizia, da parte delle strutture sanitarie attraverso l’esame del sangue. Si noti tuttavia che, mentre il risultato del prelievo ematico effettuato per le terapie sanitarie costituisce prova documentale utilizzabile in sede processuale senza che rilevi il mancato consenso dell’interessato, non è del pari utilizzabile l’esito dell’esame del sangue effettuato non ai fini sanitari ed in assenza del consenso del soggetto (in questo senso Cass., sez. IV, n. 6755 del 2013).

Rifiuto dell’accertamento

Il conducente può sempre esprimere il proprio rifiuto all’accertamento del valore del tasso alcolemico mediante alcoltest; tuttavia, tale ipotesi rappresenta un reato autonomo punito, ai sensi dell’art. 186, comma 7, CdS., con le pene previste per la fascia più alta dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 2 lett. c, C.d.S.), nonché con la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e con la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato; inoltre, la patente di guida è revocata se il fatto è commesso da soggetto già condannato per il medesimo fatto nei due anni precedenti. Lo stesso vale per il rifiuto di sottoporsi al prelievo del sangue per la verifica del tasso alcolemico, salvo che detto prelievo venga illegittimamente richiesto dalle Forze di Polizia al di fuori delle esigenze sanitarie.

La stessa previsione sul rifiuto dell’accertamento si ritrova anche nell’art. 186-bis, comma 6, C.d.S. relativo a particolari categorie di guidatori (conducenti di età inferiore a ventuno anni, soggetti che hanno conseguito la patente di guida da meno di tre anni e guidatori che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose), per i quali è altresì disposto un aggravio delle sanzioni, ed anche nell’art. 187, comma 8, C.d.S. relativo alla guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti.

Proprio con riguardo a quest’ultima ipotesi di reato, si noti che, diversamente da quanto accade per l’ebbrezza alcolica, l’art. 187 C.d.S. non consente alle Forze dell’Ordine di denunciare il conducente sulla sola base di elementi comportamentali come lo stato confusionale o il precario equilibrio. Pertanto, l’accertamento della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti può avvenire esclusivamente mediante il prelievo e l’analisi di liquidi fisiologici del guidatore.

A tal fine, dunque, i conducenti possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle Forze di Polizia. Qualora detto prelievo non sia possibile, o il conducente rifiuti di sottoporsi all’esame, gli agenti di Polizia possono procedere all’accompagnamento del soggetto presso una struttura sanitaria per il prelievo e l’esame di campioni di liquidi biologici. In caso di incidente stradale, invece, come per la ricerca delle sostanze alcoliche, le Forze dell’Ordine posso richiedere al personale sanitario di effettuare i necessari accertamenti.

L’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l’accertamento del tasso alcolemico.

L’accertamento per l’individuazione dello stato di ebbrezza costituisce un atto urgente, non ripetibile, sullo stato delle persone (art. 354 c.p.p.), al quale il difensore può assistere in forza dell’art. 356 c.p.p. Di questa facoltà, ai sensi dell’art. 114 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, la persona sottoposta all’accertamento deve essere avvisata.

Ne consegue che gli agenti accertatori dello stato di ebbrezza alcolica hanno il dovere di avvisare il soggetto sottoposto al controllo mediante etilometro della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia all’atto dell’accertamento; il difensore deve essere immediatamente reperibile e non ha diritto di essere preventivamente avvisato dalle Forze dell’Ordine.

Nullità del controllo con l’etilometro

Qualora gli operanti omettano di avvisare l’interessato di tale facoltà difensiva, il controllo con l’etilometro, quale accertamento urgente, è nullo.

La Corte di Cassazione, di recente pronunciatasi sul tema (sentenze n. 36009 e n. 42667 del 2013), ha precisato che la nullità dell’omesso avviso della possibilità di farsi assistere da un difensore durante l’accertamento è una nullità a regime intermedio (di cui all’art. 180 c.p.p.); come tale deve essere sollevata dal soggetto controllato prima del compimento dell’esame oppure, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (art. 182, comma 2, c.p.p.), Ciò significa che il soggetto deve chiedere che si dia atto, nel verbale di accertamento o in quello di identificazione, del mancato avviso, da parte degli operanti, della detta facoltà. Se non eccepita in questi termini, la nullità per l’interessato è sanata (e quindi il controllo regolare) e può successivamente essere rilevata solo dal Giudice d’ufficio, anche su istanza della parte, fino alla sentenza di primo grado.

L’accoglimento dell’eccezione comporta l’inutilizzabilità dei risultati dell’etilometro come prova dello stato di ebbrezza alcolica. Di conseguenza, senza la verifica del tasso alcolemico del conducente, il Giudice non potrà individuare in quale fascia di gravità di cui all’art. 186 C.d.S. si colloca il fatto; potrà solo, in presenza di significativi elementi sintomatici quali l’alito vinoso o il linguaggio sconnesso, contestare l’ipotesi più lieve, di natura amministrativa, di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2 lett. a, C.d.S.).

Per lo specifico approfondimento della normativa in tema di reati stradali si rinvia agli articoli sulla guida in stato di ebbrezza e sulla guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

L’accertamento dello stato di alterazione, durante la guida, conseguente all’assunzione di alcool o droghe